L’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO NON PUO’ MAI VALIDAMENTE ADDEBITARE SPESE PERSONALI AI SINGOLI CONDOMINI CHE NON SIANO DAI MEDESIMI AUTORIZZATE ED ACCETTATE
“L’assemblea di condominio non può addebitare unilateralmente spese a carico di un condomino, atteso che detto divieto rappresenta un principio informatore in materia di comunione e condominio; così si è espressa la Corte di Cassazione, II sezione, con la sentenza n. 24696 del 06/10/2008.”
Tale decisione è stata conseguente ad una controversia originata da una delibera dell’assemblea condominiale che aveva ripartito, interamente a carico di un condomino, la spesa relativa al compenso pagato all’avvocato che aveva sollecitato quest’ultimo al pagamento della sua quota di spese condominiali per il consumo di acqua.
La Cassazione ha accolto il ricorso del condomino, affermando che è affetta da nullità la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza.
Il principio violato stabilisce che il potere ripartitorio dell’assemblea non può andare oltre a quanto disposto dalla legge, per cui l’assemblea che ripartisca le spese in base a criteri diversi da quello improntato sulle quote (o a carico di un solo condòmino) agisce al di fuori delle sue competenze e la delibera conseguente è, pertanto, nulla radicalmente.
Tale Principio è applicabile a tutte le ipotesi delle cosiddette “spese personali” ovvero spese riconducibili, di fatto, a determinati condòmini ma da questi ultimi non espressamente riconosciute e accettate e che figurano in specifiche colonne, evidenziate nei riparti predisposti dall’amministratore e ratificati dall’assemblea in occasione dell’approvazione.
Altri casi ricorrenti di spese che rientrano in tali fattispecie sono ad esempio:
- Spesa per idraulico incaricato dall’amministratore per intervento su una conduttura privata (non può essere addebita al singolo condomino);
- Spese postali per solleciti (idem).
Tali spese se non espressamente autorizzate dal condomino devono essere ripartite tra tutti i condomini, fatta salva l’eventuale autonoma azione risarcitoria in caso di comportamenti ilegittimi dei singoli condomini.
“L’assemblea di condominio non può addebitare unilateralmente spese a carico di un condomino, atteso che detto divieto rappresenta un principio informatore in materia di comunione e condominio; così si è espressa la Corte di Cassazione, II sezione, con la sentenza n. 24696 del 06/10/2008.”
Tale decisione è stata conseguente ad una controversia originata da una delibera dell’assemblea condominiale che aveva ripartito, interamente a carico di un condomino, la spesa relativa al compenso pagato all’avvocato che aveva sollecitato quest’ultimo al pagamento della sua quota di spese condominiali per il consumo di acqua.
La Cassazione ha accolto il ricorso del condomino, affermando che è affetta da nullità la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza.
Il principio violato stabilisce che il potere ripartitorio dell’assemblea non può andare oltre a quanto disposto dalla legge, per cui l’assemblea che ripartisca le spese in base a criteri diversi da quello improntato sulle quote (o a carico di un solo condòmino) agisce al di fuori delle sue competenze e la delibera conseguente è, pertanto, nulla radicalmente.
Tale Principio è applicabile a tutte le ipotesi delle cosiddette “spese personali” ovvero spese riconducibili, di fatto, a determinati condòmini ma da questi ultimi non espressamente riconosciute e accettate e che figurano in specifiche colonne, evidenziate nei riparti predisposti dall’amministratore e ratificati dall’assemblea in occasione dell’approvazione.
Altri casi ricorrenti di spese che rientrano in tali fattispecie sono ad esempio:
- Spesa per idraulico incaricato dall’amministratore per intervento su una conduttura privata (non può essere addebita al singolo condomino);
- Spese postali per solleciti (idem).
Tali spese se non espressamente autorizzate dal condomino devono essere ripartite tra tutti i condomini, fatta salva l’eventuale autonoma azione risarcitoria in caso di comportamenti ilegittimi dei singoli condomini.
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